Nota storica 
      

La Regola di Lorenzago di Cadore, esistente ab immemorabili, è documentata per la prima volta in un atto del 30 maggio 1213 (ancor oggi conservato in originale), con il quale la “vicinia seu populus de Laurenzago” definì un confine dei pascoli di Tamarì e Pian de Sire in Val Frisón.

 

Il 17 febbraio 1365 i regolieri di Lorenzago deliberarono un primo laudo cioè statuto. Il 29 dicembre 1476 i regolieri deliberarono un secondo laudo di 118 articoli, omologato dal Vicario di Cadore il 25 febbraio 1477; tra le molte altre rilevanti disposizioni merita d'essere qui ricordato l'art. 84, che definiva i confini della grande Vizza, cioè dei boschi nei quali il taglio del legname veniva riservato per la costruzione e manutenzione delle case dei regolieri e per altre necessità. Questo laudo quattrocentesco con poche integrazioni venne tradotto in volgare nel 1744.

 

 Il 16 maggio 1780 

Riconoscendo il magnifico Commune essere li propri laudi insufficienti e pocco profittevoli pel suo governo, giacché per la loro antichità se ne giacciono del tutto quasi inoperosi ed inutili, atteso che non sono adattabili alli costumi moderni già notabilmente alterati come è proprio delle vicende delle cose, diede mandato a due regolieri che elaborarono un nuovo laudo di ben 234 articoli: un vero monumento del nostro diritto locale. Meritano d'essere ricordati in particolare i capitoli 2 e seguenti del libro II, che espongono dettagliatamente il regime ed i confini del "Bosco detto Vizza di laudo", cioè la Vizza Vecchia deliberata nel laudo del 1476, e di numerosi altri boschi che vennero vizzati successivamente con concessione del Consiglio della Comunità di Cadore, cioè i boschi "in Col Audoi", "dietro Losco", "di Mauria o sia Miarón", "di Agudo", "di Piandesire detto di Maccarine", "in Col Audoi sotto la Vizza Vecchia", "di Brusse", l'ampio "d'Antrecolle", i boschi "di Val Inferna e Mandruzze o sia Tamarì”, "di Collogno ora detto Colloi", "della montagna di Losco", "sotto Collisiei", il bosco e pascolo "sotto Pian de Sire e della montagna della Dìgola Picciola", i boschi da foglia per legna da ardere "in Val della Torra e viene per Miarón, Santigo insino in Agudo", "dietro Mauria o sia Val de Ravi". I capitoli 21 e seguenti dispongono invece rigorosamente che i boschi ed i pascoli per qualsivoglia causa non si possano mai alienar, vender o trasferir in dominio d'altre persone o d'altri Communi o Regole, ma ogni alienazione e vendita sia nulla, invalida, di niun effetto o vigore e comminano gravissime pene, fino alla privazione di ogni diritto di regoliere, ai capi o semplici regolieri che si facessero promotori di alienazioni o divisioni dei boschi e dei pascoli.

 

Con le riforme napoleoniche tutti questi beni furono trasferiti al nuovo Comune. Salvo alcune eccezioni (strade, servitù militari, antichi “colonelli” privatizzati e lotti di "incolti" ripartiti negli anni 1869-1887), i fondi descritti e vincolati nel laudo del 1780 non sono stati alienati e corrispondono pressoché integralmente ai beni agro-silvo-pastorali oggi censiti nel N.C.T. a nome del Comune di Lorenzago, situati nel territorio amministrativo di Lorenzago (partita n. 71), Vigo (partita n. 113) e Domegge (partita n. 498), per la superficie complessiva di ben 2.650 ettari circa.

 

Per l'uso diretto di questi beni da parte dei "comunisti" vennero adottati vari Regolamenti, in particolare quello del 6 maggio 1906 che li definiva impropriamente "beni patrimoniali". Il Comune peraltro fino a circa 50 anni fa ha riconosciuto che le famiglie originarie  hanno diritto alla legna da ardere, al pascolo, al legname ed altri materiali (compresa l'estrazione di sassi e sabbia) di rifabbrico e fabbisogno per le case e le stalle.

 

In seguito alla Legge 16 giugno 1927, n. 1766, i beni vennero assoggettati al regime degli usi civici. Al 27 aprile 1939 risale una dettagliata ricognizione dei terreni (compresi quelli alienati o ripartiti) ed una relazione (l'originale dovrebbe trovarsi presso il Commissario Usi civici, al quale era destinata) da cui risulta che il "totale terreni a coltura o sterili per natura od incolti soggetti ad uso civico posseduti dal Comune in origine" era di ettari 2.957,7291 ed alla data ne rimanevano ettari 2.649,0306.

 

Con delibera n. 8 del 27 febbraio 1948 il Consiglio comunale aderiva alla iniziativa della Magnifica Comunità di Cadore e degli altri Comuni per il riconoscimento giuridico delle Regole, nell'intendimento, anche per ragioni di giustizia e di diritto, di ricostituire le antiche regole con la rimessa in proprietà di quanto era di pertinenza.

 

Con il Decreto Legislativo 3 maggio 1948, n. 1104, alla Regola di Lorenzago venne riconosciuta ope legis la personalità giuridica di diritto pubblico. La Regola figura pertanto nell'elenco trasmesso il 21 gennaio 1949 dalla Magnifica Comunità di Cadore alla Prefettura di Belluno, in seguito alla richiesta della Prefettura 27 settembre 1948. Venne redatto l'elenco dei Regolieri e l'elenco dei beni, corrispondenti a quelli dichiarati di uso civico nel 1939. L'Assemblea dei Regolieri, riunita il 13 ed il 20 febbraio 1949, con l'assistenza del segretario comunale verbalizzante, approvò il nuovo statuto, di 68 articoli. Lo statuto si distingueva da quello di altre Regole, in quanto all'art. 4 riconosceva pieni diritti anche alle vedove ed alle nubili. Ciò era stato saggiamente motivato nella relazione della Commissione.  Lo statuto fu subito inviato il 24 marzo 1949 alla Magnifica Comunità di Cadore ed alla Prefettura per l'approvazione da parte della Giunta Provinciale Amministrativa. Qui la pratica della Regola di Lorenzago, come quella di altre Regole cadorine, non per caso si arenò.

 

Poco dopo il Consiglio comunale con delibera n. 19 del 3 marzo 1950, approvata dalla G.P.A. il 20 aprile 1950, richiamando il Regolamento di fabbisogno del 1926, dispose una ampia serie di incentivi in legname ed in denaro per la sistemazione delle case "di proprietà di cittadini originari ancorché non residenti". In pratica il Comune continuò a gestire i beni regolieri in una ambigua forma di uso civico.

 

Nei decenni successivi il Consiglio comunale deliberò l'ammissione di nuove famiglie "ai benefici che vengono concessi ai cittadini originari". Per provvedere materialmente alle assegnazioni, fino al 1962 elesse la "Commissione usi civici” (delibera n. 6 dell' 11 gennaio 1962). Con delibera n. 28 del 9 aprile 1962 sostituì l'assegnazione del legname con pagamenti in denaro. In realtà dal 1962 le assegnazioni vennero fortemente limitate e ritardate, fino a che con delibera n. 54 del 12 novembre 1971 il Consiglio comunale, con l'avallo degli Organi tutori, fece il grande passo di sospendere ogni assegnazione. A nulla valsero le proteste di qualche avente diritto; il Sindaco si giustificò col Prefetto il 17 ottobre 1972 dicendo che  "l'intera assegnazione di utilizzazioni boschive venne destinata al finanziamento del bilancio" e che era  "intenzione di questo Consiglio comunale rivedere tutta la materia". Insomma, doveva essere una situazione del tutto temporanea.

 

Nessun nuovo provvedimento tuttavia venne adottato in seguito, mentre cambiarono e si avvicendarono le amministrazioni comunali, il paese abbandonò l'agricoltura, si interessò maggiormente alle aree edificabili ed alla costruzione di "seconde case", fino a quando entrarono in crisi anche il turismo e l’occhialeria.

 

Si arrivò alla delibera del Consiglio comunale n. 59 del 30 dicembre 1991, con la quale si decise di vendere un terreno regoliero sul quale era stato costruito un fabbricato. In Consiglio comunale la Maggioranza ed Segretario comunale erano concordi nel dichiarare che a Lorenzago la Regola e gli Usi civici non esistevano. Altri invece si opposero, fecero qualche ricerca ed esibirono i documenti che provavano il contrario. Così la delibera n. 59 decadde e con delibera n. 31 del 12 giugno 1992 il Consiglio comunale riconobbe che il Comune di Lorenzago amministra per delega il patrimonio agro-silvo-pastorale di proprietà regoliera inalienabile, indivisibile e vincolata alla sua destinazione.

 

Successivamente e coerentemente con il programma elettorale, il Sindaco convocò l'assemblea dei Regolieri che il 4 maggio 1996, dopo ampia discussione, approvò una serie di modifiche allo statuto e confermò la delega al Comune per l'amministrazione dei beni. Nell'emendamento all'art. 3 dello statuto si stabilì la parificazione della successione femminile nei diritti di regoliere.

 

Ma ci furono delle resistenze. Il Comune stava predisponendo ex novo l'inventario dei beni comunali e l'incaricato classificò erroneamente i beni regolieri come "beni patrimoniali disponibili" del Comune. Nonostanti alcune rimostranze, al momento di approvare il conto consuntivo la Segretaria comunale ed il Comitato di controllo trovarono il modo per riaffermare che la Regola di Lorenzago non esisteva.

 

In realtà la Regola di Lorenzago, esistente ab immemorabili, già riconosciuta ope legis come persona giuridica di diritto pubblico in virtù dell'art. 1 del Decreto Legislativo 3 maggio 1948, n. 1104, ed ora persona giuridica privata da registrare nell’elenco regionale a norma della sopravvenuta normativa, necessita semplicemente di essere riattivata, quando e come gli aventi diritto lo decideranno.

 

Nel frattempo, gli ettari 2.649 di terreni già indicati come beni di uso civico nella ricognizione e relazione al Commissario Usi civici 27 aprile 1939, successivamente elencati nel prospetto dei beni della Regola redatto nel 1950, attualmente censiti nel N.C.T. a nome del Comune di Lorenzago, siti in territorio amministrativo dei Comuni di Lorenzago, di Vigo e di Domegge, come sopra indicato, non sono beni patrimoniali disponibili del Comune ma costituiscono il patrimonio antico della Regola, già vincolato a norma dell'art. 2 del Decreto Legislativo 3 maggio 1948, n. 1104, ed ora a norma dell'art. 3 della Legge 31 gennaio 1994, n. 97, e degli artt. 5-9 della Legge regionale 19 agosto1996, n. 26. Il Comune di Lorenzago ha l'obbligo di adempiere fedelmente al mandato di amministrazione di detti beni, confermatogli con la delibera dell'Assemblea dei Regolieri in data 4 maggio1996, fino a quando l’Assemblea degli aventi diritto non decida di riassumerne direttamente la gestione.

 

 

 

 



 
 
  Site Map